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Faro assicurazioni S.p.A. – Nuovo accoglimento ricorso TAR del Lazio

Informiamo che con Decreto depositato il 13 ottobre 2011, il TAR Lazio (sezione terza ter) ha disposto per motivi cautelari e in accoglimento dei motivi aggiunti presentati dai ricorrenti, la sospensione della procedura di liquidazione coatta amministrativa della compagnia Faro, rinviando per la discussione alla Camera di Consiglio del prossimo 3 novembre. 
Al momento la Compagnia torna allo stato di Commissariamento e si sospendono nuovamente i termini per la risoluzione ipso iure dei contratti assicurativi.

Ricordiamo che la giustizia amministrativa tornerà ad occuparsi di Faro secondo il seguente calendario:
- 28 Ottobre 2011 presso il Consiglio di Stato;
- 03 Novembre 2011 presso il Tar Lazio – Sezione III Ter;
- 01 Dicembre 2011 presso il Tar Lazio – Sezione III Ter;

Tale situazione non trova precedenti nella giurisprudenza amministrativa italiana e rende perciò impossibile fornire indicazioni precise sui comportamenti da tenere o da suggerire.

Faro Assicurazioni spa – aggiornamenti

Con ordinanza depositata in data 28 settembre 2011, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello proposto dal Commissario straordinario della Compagnia Faro, avverso l’ordinanza di sospensiva del decreto ministeriale di messa in lca.

Come indicato dal Commissario liquidatore, gli effetti dell’art. 169 del Codice delle Assicurazioni, riprenderanno a decorrere dal 28 settembre.

Ne consegue che, i contratti in corso di esecuzione, pertanto, saranno validi fino al 29 ottobre.
A tale data gli stessi, se non disdettati, si risolveranno comunque ipso iure.

Rammentiamo che è consentito agli assicurati esercitare il diritto di recesso immediato dal contratto, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, presentando al contempo richiesta di restituzione delle quote di premio versato e non goduto.

Gazzetta ufficiale n. 185 del 10/08/2011

Gazzetta ufficiale n. 185 del 10/08/2011:
Revoca dell’autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa di Faro Assicurazioni S.p.A.
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficale del 10/08/2011 la Revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attivita’ assicurative in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa di Faro -Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in Roma.

Dal 10/08/2011 decorrono i sessanta giorni di tempo a mente dell’articolo 169 comma II del Codice delle Assicurazioni Private       ( Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005 ) – Supplemento Ordinario n. 163 che così recita:

Art.169.
Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione

1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, secondo comma, del codice civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.

2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.

3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui e’ obbligatoria l’assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale e’ stato pagato il premio