Gazzetta ufficiale n. 185 del 10/08/2011:
Revoca dell’autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa di Faro Assicurazioni S.p.A.
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficale del 10/08/2011 la Revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attivita’ assicurative in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa di Faro -Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in Roma.
Dal 10/08/2011 decorrono i sessanta giorni di tempo a mente dell’articolo 169 comma II del Codice delle Assicurazioni Private ( Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005 ) – Supplemento Ordinario n. 163 che così recita:
Art.169.
Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, secondo comma, del codice civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui e’ obbligatoria l’assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale e’ stato pagato il premio